la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Sostituzione dell'art. 6 - Formazione e adozione della proposta
         di piano della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18
 
   1.  L'art.  6  della  legge  regionale  30  marzo  1982, n. 18, e'
sostituito dal seguente:
   "1.  I  piani  sono  adottati,  entro tre anni dall'emanazione dei
criteri e delle direttive di cui al primo comma del  precedente  art.
4,  dagli  Enti  delegati per consultazione dei singoli Comuni, delle
Comunita' Montane e dei Consorzi  di  Bonifica,  di  cui  alla  legge
regionale 26 novembre 1984, n. 59, secondo le seguenti procedure:
     a)  l'organo esecutivo dell'Ente delegato dispone il progetto di
piano, lo invia in copia a tutti gli organi interessati e lo pubblica
mediante deposito in segreteria ove chiunque puo' consultarlo;
     b)  per un periodo di sessanta giorni dal deposito chiunque puo'
formulare all'Ente delegato osservazioni e rimostranze;
     c)  entro  i  successivi  sessanta giorni, l'assemblea dell'Ente
delegato  adotta  in   via   definitiva   la   proposta   dell'organo
pronunciandosi   motivatamente   sulle  osservazioni  ricevute;  tale
proposta, con la relativa documentazione, e'  trasmessa  alla  Giunta
Regionale.".