la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 6 - Formazione e adozione della proposta di piano della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 1. L'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, e' sostituito dal seguente: "1. I piani sono adottati, entro tre anni dall'emanazione dei criteri e delle direttive di cui al primo comma del precedente art. 4, dagli Enti delegati per consultazione dei singoli Comuni, delle Comunita' Montane e dei Consorzi di Bonifica, di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59, secondo le seguenti procedure: a) l'organo esecutivo dell'Ente delegato dispone il progetto di piano, lo invia in copia a tutti gli organi interessati e lo pubblica mediante deposito in segreteria ove chiunque puo' consultarlo; b) per un periodo di sessanta giorni dal deposito chiunque puo' formulare all'Ente delegato osservazioni e rimostranze; c) entro i successivi sessanta giorni, l'assemblea dell'Ente delegato adotta in via definitiva la proposta dell'organo pronunciandosi motivatamente sulle osservazioni ricevute; tale proposta, con la relativa documentazione, e' trasmessa alla Giunta Regionale.".